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Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante.

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni.

Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

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Codice della navigazione - Artt. 1088 - 1160 (via paz83)

(via millenovecentosettantuno)